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STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE


- Vademecum per la tutela dei diritti delle donne contro ogni forma di violenza -

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 TELEFONA AL NUMERO 1522
 
 Se sei vittima di violenza, per avere aiuto o anche solo un consiglio contatta il numero 1522 - Numero gratuito antiviolenza e stalking attivo 24h su 24h e 7 giorni su 7.
 
 È un servizio pubblico promosso dalla residenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le Pari Opportunità.
 
 Puoi chiamare anche i CARABINIERI: 112 oppure la POLIZIA 113 oppure l’EMERGENZA SANITARIA 118
 
 Puoi anche scaricare l’APP “1522 Anti Violenza e Stalking” da Apple store e Google play
 

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 Se sei donna vittima di violenza, a norma dell’art. 2, D.I. 93/2013, il servizio di patrocinio gratuito ti è garantito a prescindere dal reddito.
 
 Se sei una lavoratrice, sia del settore pubblico che di quello privato, puoi chiedere di essere inserita in un percorso di protezione certificato dai servizi sociali presenti nel tuo comune di residenza ed hai diritto ad usufruire di un periodo di congedo (o di sospensione del rapporto di lavoro, nel caso di collaborazione coordinata e continuativa) di massimo tre mesi per parteciparvi. Durante tale periodo hai diritto a percepire un’indennità e puoi chiedere, quando possibile, al tuo datore di lavoro di trasformare il tuo rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, per permetterti di parteciparvi con continuità (art. 24, d.lgs. n. 80/2015).
 
 Se sei una dipendente pubblica e sei inserita in uno dei suddetti percorsi di protezione hai diritto, inoltre, a chiedere il trasferimento presso una sede diversa presentando domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello dove risiedi, comunicandolo alla tua amministrazione di appartenenza. Se l’amministrazione da te indicata dispone di posti vacanti corrispondenti alla tua qualifica professionale, la tua amministrazione di appartenenza entro quindici giorni disporrà il tuo trasferimento (art. 30, comma 1-ter, d.lgs. n. 165/2001).
 
 Con la legge 134/2021, legge Cartabia, la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere è estesa anche a chi sia vittima di questo tipo di reati in forma tentata
 

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 QUANDO VIENI PICCHIATA
 
 LA CONDOTTA PUÒ INTEGRARE IL REATO DI: Percosse (art. 581 c.p.) - Lesioni (art. 582 c.p.) - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583- quinquies c.p.)
 
 PER AVVIARE LA TUTELA: Presenta una querela alle forze dell’ordine entro 3 mesi. In caso di lesioni che ti abbiano provocato una malattia che si prolunga per più di 20 giorni è sufficiente una denuncia alle forze dell’ordine.
 
 MISURE POSSIBILI: Fermo restando lo svolgimento dell’iter del processo, se le lesioni ti provocano l’insorgere di una malattia puoi chiedere l’applicazione di misure cautelari personali, per evitare sin da subito contatti con la persona che ti ha aggredito (divieto di avvicinamento, obbligo di allontanamento). In caso di lesioni gravi è prevista anche la misura della custodia cautelare in carcere.
 
 CONSIGLI UTILI: Denuncia subito la persona che ti ha aggredito. Fatti refertare eventuali lesioni al pronto soccorso o da altra struttura medica abilitata e conserva ogni informazione utile ai fini probatori.
 

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 QUANDO VIENI MALTRATTATA ABITUALMENTE
 
 LA CONDOTTA PUÒ INTEGRARE IL REATO DI: Maltrattamenti in famiglia (art.572 c.p.) - Abuso di mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.)
 
 PER AVVIARE LA TUTELA: Basta una denuncia alle forze dell’ordine.
 
 MISURE POSSIBILI: In caso di maltrattamenti si applicano tutte le misure cautelari (per evitare possibili contatti tra te e chi ti maltratta durante il processo e prima della condanna dell’autore).
 
 CONSIGLI UTILI: Fatti assistere dalle associazioni di riferimento della tua zona, denuncialo/a alle forze dell’ordine e conserva ogni informazione utile ai fini probatori.
 

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 SEI COSTRETTA AD AVERE RAPPORTI SESSUALI
 
 LA CONDOTTA PUÒ INTEGRARE IL REATO DI: Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) - Violenza sessuale di gruppo (art.609-octies c.p.)
 
 PER AVVIARE LA TUTELA: Presenta una querela alle forze dell’ordine entro 6 mesi dall’ultimo atto di molestie che hai subito. In questo caso hai diritto al patrocinio gratuito. Nel caso di violenza di gruppo, si procede d’ufficio.
 
 MISURE POSSIBILI: Tutte le misure cautelari.
 
 CONSIGLI UTILI: Fatti assistere dai centri di assistenza medica, denuncia immediatamente e conserva ogni informazione utili ai fini probatori.
 

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 TI COSTRINGONO, TI SFRUTTANO O TI INDUCONO A PROSTITUIRTI
 
 LA CONDOTTA PUÒ INTEGRARE IL REATO DI: Favoreggiamento della prostituzione (art. 2, l. 75/1958) - Prostituzione minorile (art. 600- bis c.p.)
 
 PER AVVIARE LA TUTELA: Basta una denuncia alle forze dell’ordine.
 
 MISURE POSSIBILI: Tutte le misure cautelari.
 
 CONSIGLI UTILI: Recati subito presso le forze dell’ordine e conserva ogni informazione utile ai fini probatori.
 

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 SEI TRATTATA ALLA STREGUA DI UNA SCHIAVA
 
 LA CONDOTTA PUÒ INTEGRARE IL REATO DI: Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600, 601 c.p.)
 
 PER AVVIARE LA TUTELA: Basta una denuncia alle forze dell’ordine.
 
 MISURE POSSIBILI: Tutte le misure cautelari.
 
 CONSIGLI UTILI: Recati subito presso le forze dell’ordine e conserva ogni informazione utile ai fini delle prove
 

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 HAI SUBITO MUTILIAZIONI GENITALI
 
 LA CONDOTTA PUÒ INTEGRARE IL REATO DI: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 538 c.p.)
 
 PER AVVIARE LA TUTELA: Basta una denuncia alle forze dell’ordine.
 
 MISURE POSSIBILI: Tutte le misure cautelari.
 
 CONSIGLI UTILI: Fatti assistere dai centri di assistenza medica, denuncialo/a immediatamente e conserva ogni informazione utile ai fini probatori.
 

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 SEI OGGETTO DI RIPETUTE MOLESTIE E/O ATTI PERSECUTORI (Stalking)
 
 LA CONDOTTA PUÒ INTEGRARE IL REATO DI: Atti persecutori (art. 612-bis c.p.) - Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
 
 PER AVVIARE LA TUTELA: Puoi presentare querela alle forze dell’ordine entro 6 mesi dall’ultimo atto di molestie che hai subìto oppure un esposto dettagliato alla Questura richiedendo l’ammonimento del/la tuo/a stalker.
 
 MISURE POSSIBILI: Tutte le misure cautelari e la possibilità per il tribunale di disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi che tu e i tuoi cari (se minori) frequentate abitualmente
 
 CONSIGLI UTILI: Conserva ogni informazione utile per le indagini (messaggi, tabulati telefonici, etc). Non affrontare mai di persona il/la tuo/a stalker e rivolgiti ai numeri di emergenza. Se lo/a incontri mentre sei in un luogo pubblico, avvicinati a luoghi frequentati o esercizi pubblici e recati appena possibile presso un ufficio di polizia.
 

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 VENGONO VIOLATI I PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE O IL DIVIETO DI AVVCINAMENTO NEI TUOI CONFRONTI
 
 LA CONDOTTA PUÒ INTEGRARE IL REATO DI: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (Art. 387-bis c.p.)
 
 PER AVVIARE LA TUTELA: Contatta le forze dell’ordine
 
 MISURE POSSIBILI: Chi viola gli obblighi o i divieti che sono stati stabiliti con la misura cautelare che è stata disposta dal giudice può essere arrestato e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
 CONSIGLI UTILI: Conserva ogni informazione utile ai fini probatori
 

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 I TUOI FAMILIARI E CONVIVENTI SONO VITTIME DI MALTRATTAMENTI E/O ATTI PERSECUTORI
 
 LA CONDOTTA PUÒ INTEGRARE IL REATO DI: Atti persecutori (art. 612-bis c.p.) - Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
 
 PER AVVIARE LA TUTELA: Contatta le forze dell’ordine
 
 MISURE POSSIBILI: Chi commette questi reati può essere punito con pene severe, che vengono aumentate fino alla metà nel caso in cui siano coinvolti (come vittime o perché presenti al momento del fatto), minori, donne in stato di gravidanza, persone con disabilità. Lo stesso vale se questi reati sono compiuti avvalendosi di armi.
 
 CONSIGLI UTILI: Conserva ogni informazione utile ai fini probatori
 

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 DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI (revenge porn)
 
 LA CONDOTTA PUÒ INTEGRARE IL REATO DI: (art. 612-ter c.p.)
 
 PER AVVIARE LA TUTELA: Contatta le forze dell’ordine. Ricorda che, come regola generale, il reato è punibile a querela della persona offesa. Il reato è punibile d’ufficio se è commesso ai danni di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, o nei confronti di una donna in stato di gravidanza.
 
 MISURE POSSIBILI: Chi, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, senza il consenso espresso delle persone interessate, può essere punito con la reclusione o con una multa. Lo stesso vale per chi compia queste condotte in un secondo momento, diffondendo il materiale già messo in circolazione da altri. La pena è aggravata in alcune circostanze: se il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da una persona che è o è stata legata alla persona offesa da relazione affettiva. La pena consiste nella reclusione e in una multa.
 
 CONSIGLI UTILI: Conserva ogni informazione utile ai fini probatori
 

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NON PROVARE MAI VERGOGNA, TU SEI LA VITTIMA NON IL COLPEVOLE !

STUDIO BOLLER - CONSULENTI DEL LAVORO