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Buongiorno, |
Nella speranza di fare cosa gradita, riteniamo utile esporre di seguito le principali istruzioni per la compilazione. |
MODELLO DETRAZIONI “DICHIARAZIONE PER LE RITENUTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA”: |
È la dichiarazione della situazione fiscale dell’anno in corso, necessaria per una corretta applicazione della tassazione del reddito da lavoro e delle eventuali detrazioni spettanti nella busta paga. |
Le DETRAZIONI sono uno “sconto” sulla tassazione lorda, determinate in base al proprio reddito ed alla composizione familiare. |
Nella compilazione del modello detrazioni bisogna fare particolare attenzione a: |
Indirizzo di RESIDENZA indicato, se è variato va indicato quello nuovo e da quando è avvenuta la variazione. L'informazione è necessaria anche per la corretta applicazione della addizionale comunale e regionale. |
Va indicato anche il proprio Stato civile; Celibe/nubile - Conuiugato/a - Separato Legalmente - Vedovo/a - Divorziato/a - Unione Civile di Fatto. |
La sessione DICHIARANTE: Normalmente alla richiesta di applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente/assimilato si indica SI, infatti se ne ha diritto quando si percepiscono redditi inferiori a 50.000€ annui. |
Mettendo NO non verranno inserite le detrazioni in busta paga (tassazione piena), è la scelta corretta quando nell'anno si percepiscono altri redditi e non si vuole rischiare di avere un conguaglio negativo (a debito) a fine anno. |
Richiesta applicazione aliquota Irpef più alta: Quando si sa di avere, nell'anno, anche altri redditi che incidono fiscalmente, per evitare in sede di mod.730 / Unico un elevato esborso, è possibile far applicare mensilmente in paga una aliquota in percentuale più elevata rispetto a quella che spetterebbe tenuto conto del singolo reddito percepito, permettendo di spalmare la fiscalità su tutti i mesi. |
A partire dal 2022 gli scaglioni Irpef e le corrispondenti aliquote sono 4: |
- 23% da 0 a 15.000 euro |
- 25% da 15.001 a 28.000 euro |
- 35% da 28.001 a 50.000 euro |
- 43% sopra i 50.000 euro |
Si considera CONIUGE A CARICO, il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) che nell'anno percepisce un reddito fiscale fino ad € 2.840,52 |
-Attenzione che i dati anagrafici ed il codice fiscale del coniuge vanno indicati anche se non è fiscalmente a carico. |
A partire dal 01 marzo 2022 si possono chiedere in busta paga le detrazioni fiscali unicamente per i FIGLI CON ALMENO 21 ANNI con reddito inferiore ad € 2.840,52. |
Per i figli di età inferiore a 21 anni, si deve procedere con la richiesta dell’Assegno Unico Universale AUU (vedasi informazioni più sotto). |
Si intendono per ALTRI FAMILIARI A CARICO, con reddito inferiore ad € 2.840,52, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (anche adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne. |
Nel modello detrazioni possono essere indicati anche i redditi da precedenti rapporti avuti nell'anno, in tale caso va anche portata la CU provvisoria, da richiedere al precedente datore che ha l'obbligo di consegnarla entro 12 giorni. In questo modo, a fine anno in sede di conguaglio fiscale si terrà conto di tutti i redditi percepiti. |
TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L.03/2020 : |
A partire da Luglio 2020, i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito fiscale annuale, compreso tra 8.174€ e 15.000€, hanno diritto ad un bonus fiscale fino al massimo di €1.200 annui, da erogarsi in quote mensili. |
Per i redditi compresi tra 15.001€ e 28.000€ è previsto il trattamento integrativo ma unicamente in caso di specifiche condizioni. |
Il Trattamento Integrativo è AUTOMATICO, cioè viene inserito automaticamente tutti i mesi in busta paga. |
Nel caso si ritenga di non avere i requisiti per percepirlo, o nel caso si voglia che l’azienda tenga conto di ulteriori redditi percepiti/percipiendi, o nel caso si abbia già percepito parte del bonus, si dovrà darne specifica evidenza all’azienda. |
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INFORMAZIONI PER I DIPENDENTI SULL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI: |
A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo n.230 del 21 dicembre 2021, istituisce l’assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). |
L’AUU sarà erogato a decorrere dal 01.03.2022, da tale data cesseranno di avere efficacia: a) le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori; b) le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni; c) limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari. |
In cosa consiste l’AUU: |
L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli: è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori; spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito; ha un importo commisurato all’ISEE; nel caso in cui non si volesse presentare l’ISEE, si può fare domanda e ottenere il minimo per ogni figlio. |
L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo familiare. |
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati. Fino alla fine di febbraio 2022 saranno prorogate le misure in essere, per i figli minori di 21 anni. |
Tempi e modalità di presentazione delle domande |
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022. Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo. |
La domanda va presentata: |
1- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 2- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); 3- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. |
Contenuto della domanda |
La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali: - composizione del nucleo familiare e numero di figli; - luogo di residenza dei membri del nucleo familiare; - IBAN di uno o di entrambi i genitori . La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: - La presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere l’assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia. - In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata ma ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto. |
Altre informazioni |
L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione. |
L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. |
Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età. |
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: |
• sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; |
• sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; |
• sia residente e domiciliato in Italia; |
• sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. |
Una panoramica sugli importi |
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro. |
A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro. |
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DICHIARAZIONE DI RESIDENZA/DOMICILIO FISCALE: |
Il lavoratore certifica la sua situazione al momento dell’assunzione, pertanto vanno barrate le caselle che ricorrono. |
È importante indicare il titolo di studio conseguito, certificando la frequenza della scuola obbligatoria per almeno 10 anni. |
Per la corretta determinazione dell’addizionale comunale il lavoratore deve confermare e/o dichiarare l’indirizzo di residenza alla data del 01 gennaio, se diversa da quella attuale, e l’eventuale data di cambio residenza. |
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“SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO" - MODELLO TFR 2: |
Il lavoratore al momento dell’assunzione deve comunicare la propria scelta in merito alla destinazione del proprio TFR maturando: infatti il TFR può essere mantenuto in azienda che ne garantirà il pagamento al termine del rapporto lavorativo, oppure destinato ad un fondo di previdenza complementare per ricevere una pensione integrativa. |
Il lavoratore che ha iniziato a versare contributi (anche presso altri datori di lavoro) dopo il 28.04.1993 compilerà la SESSIONE 1, disponendo o di destinare il TFR ad un fondo (scelta 1) o di lasciarlo in azienda (scelta 2). |
La SESSIONE 2 va compilata nel caso il lavoratore abbia iniziato a lavorare e a versare contributi antecedentemente al 28.04.1993. La SESSIONE 3 in linea di massima non va mai compilata. |
Cose da sapere: |
Il TFR lasciato in azienda è SEMPRE garantito dall’Inps in caso di insolvenza dell’azienda. |
Il lavoratore può in qualsiasi momento destinare il proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare. |
Il TFR destinato ad un fondo di previdenza complementare ne comporta tendenzialmente la permanenza al fondo, anche in caso di variazione di datore di lavoro, fino al momento del pensionamento. |
IMPORTANTE: In caso di mancata consegna del modello TFR2 entro sei mesi, il TFR verrà automaticamente destinato ad un fondo di categoria. |
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INFORMATIVA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: |
Il lavoratore, sottoscrivendo l’informativa previdenza complementare, dichiara di essere stato informato in materia di destinazione del proprio T.F.R. ai sensi del D.Lgs.252/2005. Si ricorda che trattasi di una scelta importante, che determinerà nel proseguo del rapporto, l’utilizzo e la disponibilità del proprio T.F.R., pertanto si consiglia di ponderare attentamente il significato, le opportunità e le conseguenze della scelta che si intende fare. |
I dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita presso precedenti datori di lavoro la propria volontà in ordine al conferimento del T.F.R., devono ENTRO SEI MESI DALL’ASSUNZIONE, attraverso la compilazione del modulo TFR2, manifestare la volontà di mantenere il T.F.R. in azienda per poi riceverlo al termine del rapporto di lavoro secondo le previsioni di cui all'art.2120 del codice civile (scelta revocabile in qualsiasi momento) ovvero di conferire il T.F.R. ad una forma pensionistica complementare, in tal caso l’importo accantonato lo riceverà in via generale solo al raggiungimento dei requisiti per la pensione (scelta irrevocabile). |
In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore si determinano i seguenti effetti: |
a) In caso di esplicito conferimento del T.F.R. ad una forma di previdenza complementare, l’azienda, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. |
b) In caso di volontà a mantenere il TFR in azienda ai sensi dell’art.2120 del codice civile, lo stesso sarà messo a disposizione del lavoratore al termine del rapporto con l’ultima busta paga, se l’azienda ha a alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, l’accantonamento avverrà mensilmente presso l’INPS. |
MODALITÀ TACITA: |
Costituiscono forme di previdenza complementare a cui è possibile scegliere di destinare il TFR: forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o CCNL - fondi pensione aperti, costituiti presso banche, società assicurative, società di gestione del risparmio, etc. - contratti di assicurazioni sulla vita stipulate con compagnie di assicurazione, con finalità previdenziale. |
Il lavoratore dichiara di essere stato idoneamente informato al momento della sottoscrizione del contratto in materia di scelta della destinazione del T.F.R. alla previdenza complementare ed integrativa di cui al D.Lgs.252/2005. |
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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (A.N.F.): |
ATTENZIONE: A partire dal 01 Marzo 2022 gli ANF decadono e ogni lavoratore potrà richiedere direttamente all’INPS l’Assegno Unico Universale. |
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INFORMATIVA SULLA SICUREZZA: |
Contestualmente all’assunzione e con la sottoscrizione dell’informativa il lavoratore dichiara inoltre di aver ricevuto una prima informazione/formazione, con terminologie ed esempi di facile comprensione, sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro previsti in azienda, sui nominativi dei lavoratori incaricati al primo soccorso, alle prevenzione incendi, al responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente, sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. |
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DICHIARAZIONE AI FINI CONTRIBUTIVI MASSIMALE INPS LEGGE 08 Agosto 1995 n.335: |
Massimale contributivo INPS art.31 comma 14 Legge 41/1986 – Art.2 comma 18 Legge 335/1995 - I contributi Inps si applicano senza limiti di retribuzione annua massima imponibile, salvo in due casi specifici: 1- Per i contributi obbligatori dovuti per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31.dicembre.1995. 2- Per i lavoratori già iscritti alla data del 31.dicembre.1995 ma che hanno esercitato l’opzione per il sistema contributivo di calcolo della pensione. In questi casi specifici opera un massimale annuo di retribuzione assoggettabile a contributi. |
Precisazioni : |
1) Il datore di lavoro non può conoscere a prescindere, in quale ipotesi si trovi il dipendente; |
2) Il datore deve sottoporre al prelievo contributivo ai fini pensionistici (IVS ed aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del dipendente) solamente la quota di retribuzione fino al massimale annuo, controllando mensilmente. Il tetto non riguarda pertanto le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale. Il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito. |
3) Nel caso di successione di differenti rapporti di lavoro nel corso dell'anno, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti devono essere cumulate ai fini dell'applicazione del massimale. Pertanto il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni corrisposte dai precedenti datori di lavoro. Anche nel caso di due rapporti di lavoro simultanei le relative retribuzioni si cumulano. I due datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente fino al raggiungimento del massimale. Per il mese in cui si verifica il superamento del massimale, la quota di retribuzione imponibile viene determinata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del massimale medesimo. Il lavoratore deve fornire ai datori di lavoro gli elementi necessari per effettuare le relative operazioni (Circ. INPS 7 settembre 1996 n. 177). |
4) Il massimale non si applica se il lavoratore, anche iscritto dopo il 31 dicembre 1995, acquisisce un'anzianità contributiva anteriore a detta data, tramite riscatto o accredito figurativo (Circ. INPS 17 marzo 2009 n. 42). |
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Speriamo che queste informazioni possano esserti state utili. Le indicazioni qui riportate sono state volutamente semplificate, in caso di situazioni particolari si consiglia di rivolgersi ad un professionista.
Studio Boller - Centro Giuslavoristico Treviso - Consulenti del Lavoro