2024 I contributi per Colf e Badanti

NEWS - Giovedì 01 Febbraio 2024

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“Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.” (Henry Ford)

Anche nel caso di colf e badanti è obbligatorio versare i contributi previdenziali, questo garantisce ai lavoratori le assicurazioni per: invalidità, vecchiaia e superstiti (c.d. I.V.S.) –Disoccupazione involontaria – Maternità – Indennità antitubercolare – Assegno nucleo familiare (ora AUU) – Infortuni e malattie professionali

I conteggi vengono effettuati trimestralmente ed i relativi pagamenti devono essere fatti entro il 10 aprile (I° trim), 10 luglio (II° trim), 10 ottobre (III° trim), 10 gennaio (IV° trim); con la particolarità che, se il rapporto di lavoro si interrompe (licenziamento/dimissioni), il versamento dei contributi va effettuato entro dieci giorni dalla cessazione.

Ogni anno l’Inps comunica i contributi da applicare per l’anno in corso, per i contratti fino a 24 ore settimanali tali importi si diversificano in base alla retribuzione oraria, mentre sono fissi per i contratti con un numero di ore pari o superiore a 25 ore settimanali.

Per il 2024 e per i rapporti a tempo indeterminato, gli importi sono i seguenti:

Con retribuzione oraria effettiva fino ad €9,40 la contribuzione corrispondente è pari ad €1,66 (di cui €0,42 a carico del lavoratore); fino ad €11,45 di retribuzione oraria la contribuzione è pari ad €1,88 (di cui €0,47 a carico del lavoratore); oltre ad €11,45 di retribuzione oraria la contribuzione è pari ad €2,29 (di cui €0,57 a carico del lavoratore).

Se invece l’orario lavorativo è superiore a 24 ore settimanali, si applica una contribuzione oraria di €1,21 (di cui €0,30 a carico del lavoratore) a prescindere dalla retribuzione del lavoratore.

Attenzione che la retribuzione oraria effettiva, per la determinazione della corretta fascia contributiva, deve tener conto anche della quota di tredicesima.

Una volta determinata la fascia contributiva, l’importo corrispondente va moltiplicato per le ore lavorate nel trimestre, con la particolarità che il conteggio va effettuato considerando le settimane contributive (da domenica al sabato successivo) e non quelle di calendario del trimestre.

Altra particolarità è che, in caso di rapporto a termine, gli importi contributivi da applicare devono essere maggiorati della quota riferita al contributo addizionale Naspi.

Vale anche la pena ricordare che chi applica il contratto collettivo CCNL lavoro domestico in toto, deve anche versare la contribuzione prevista alla Cas.sa Colf (a copertura di trattamenti assistenziali e assicurativi integrativi aggiuntivi).

Infine, si sottolinea che alle retribuzioni pagate a colf e badanti, non si applicano le trattenute fiscali Irpef, in quanto i datori di lavoro privati non sono sostituti d’imposta, questo significa che annualmente ogni lavoratore dovrà pagare autonomamente le proprie imposte.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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