I tempi sono cambiati si sa, ma ancora capita che vi siano lavoratori che scelgano di contrarre matrimonio; oltre a fare le congratulazioni, quali altri adempimenti esistono in capo al datore di lavoro in questo caso?
Tutti i lavoratori, sia impiegati a qualsiasi settore appartengano che operai, hanno diritto ad un permesso di 15 giorni in occasione del matrimonio, comprese le unioni civili tra persone dello stesso sesso, denominato “congedo matrimoniale”; si tratta specificatamente di un periodo di astensione dal lavoro totalmente retribuito.
Salvo differente previsione del CCNL applicato, la richiesta del permesso per contrarre matrimonio, deve essere richiesta dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni antecedenti.
Il datore non può rifiutarsi di concedere il congedo, se però per qualche grave esigenza produttiva, non risulti possibile concederlo al momento del matrimonio, dovrà comunque essere concesso entro e non oltre il termine dei 30 giorni successivi alla celebrazione.
Il lavoratore poi, entro i successivi 60 giorni, deve consegnare copia del certificato rilasciato dal comune, da conservarsi a cura del datore di lavoro per 10 anni.
Nel caso di lavoratori impiegati, il congedo è considerato a tutti gli effetti attività di servizio, pertanto il trattamento economico è integralmente a carico del datore di lavoro.
Nel caso di lavoratori operai, in forza presso aziende industriali, artigiane o cooperative, sono concessi 7 giorni retribuiti a carico dell’INPS; inoltre i contratti collettivi di lavoro prevedono, a carico del datore di lavoro, una integrazione della quota Inps, a garanzia della normale retribuzione per tutta la durata del congedo matrimoniale di 15 giorni.
Sia per gli operai, sia per gli impiegati, i 15 giorni si contano di calendario e non lavorativi, vanno goduti consecutivamente e non frazionati e ne hanno diritto tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro dura da almeno una settimana.
Attenzione pero, il solo matrimonio religioso non ha rilevanza civile, pertanto il congedo matrimoniale spetta a condizione che l’atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
In caso risulti una differenza temporale tra la celebrazione in sede religiosa e quella in sede civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere comunque goduto una sola volta.
Anche l’eventuale celebrazione di un secondo matrimonio, dà diritto alla concessione del congedo matrimoniale.
Infine è bene ricordare che vige il divieto di licenziamento del lavoratore, nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, fino ad un anno dopo la celebrazione stessa; salvo giusta causa, salvo cioè un fatto così grave da non permettere nemmeno temporaneamente la prosecuzione del rapporto di lavoro.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato, ad uso esclusivo dei clienti dello studio. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento.