ASSENZE PER LA DONAZIONE SANGUE

NEWS - Lunedì 19 Febbraio 2018

Capita abbastanza di frequente che un lavoratore si assenti per andare a donare il sangue gratuitamente, si tratta di un adempimento volontario dalle finalità sicuramente solidaristiche e nobili; vale pertanto la pena fare un veloce riepilogo delle vigenti disposizioni.

Possono innanzitutto candidarsi per la donazione del sangue tutti i lavoratori dipendenti, con peso superiore ai 50 kg, di età compresa tra i 18 ed i 60 anni, possono essere messi anche donatori ultrasessantenni ma a discrezione del medico responsabile.

La frequenza delle donazioni viene stabilita dagli organismi che provvedono alla raccolta del sangue tesso, normalmente non meno di 90 giorni tra una donazione e l’altra.

Il lavoratore, deve sempre preavvertire, con congruo anticipo, il datore di lavoro che non si presenterà in servizio per tale giornata, in mancanza sarà passibile di procedura disciplinare.

La giornata di riposo è di 24ore decorrente dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro, in mancanza di tale riferimento, le 24ore decorrono dal momento della donazione risultante dal certificato.

Il donatore di sangue e di emocomponenti, con rapporto di lavoro dipendente, gode del diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata, per donazioni minime di almeno 250 grammi, percependo comunque la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa.

Il lavoratore che ha donato il sangue non può rinunciare alla giornata di riposo, non può cioè rientrare al lavoro il giorno stesso, anche se si sente bene.

L’assenza della giornata è totalmente a carico INPS, il datore anticiperà l’importo in busta paga, conguagliandolo in F24 con i contributi dovuti; l’importo è comunque soggetto a normale tassazione.

Se il lavoratore risulta momentaneamente inidoneo alla donazione, viene garantita la retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento ed alle relative procedure; nell’eventualità che vi sia mancata donazione per motivi di ordine sanitario o se la donazione è inferiore ai 250gr. Al dipendente non spetta alcuna retribuzione.

Attenzione, il certificato, rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo di sangue, deve riportare i dati anagrafici del donatore ed il relativo documento di identificazione, la quantità del prelievo eseguito ed il giorno e l’ora del prelievo, la gratuità dell’atto stesso, il centro che lo ha effettuato.

Ai fini giustificativi, il certificato medico deve essere consegnato anche in caso di mancata o parziale donazione.

L’azienda deve conservare la documentazione per dieci anni, in caso di verifica in sede ispettiva.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato, ad uso esclusivo dei clienti dello studio. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento.


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