CONGEDI DEL PADRE LAVORATORE, NOVITÀ 2018

NEWS - Lunedì 15 Gennaio 2018

Dal 2018 cambiano le regole previste per il congedo obbligatorio di paternità.

Istituito con la Legge Fornero nel 2012, fino al 2015 la normativa prevedeva un giorno di congedo obbligatorio; in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017 tale congedo era stato aumentato a due giorni.

Per l’anno 2018, seguendo la tendenza degli altri paesi europei, i giorni vengono aumentati ed il padre lavoratore dipendente ha ora diritto ad usufruire, entro ma non oltre il quinto mese di vita del bambino o dall'eventuale adozione/affidamento, di un congedo obbligatorio pari a QUATTRO GIORNI.

I giorni di congedo possono essere goduti anche in via non continuativa, ma non possono essere frazionati ad ore, pertanto si tratta a tutti gli effetti di 4 giornate di lavoro intere.

Si tratta di un obbligo per il lavoratore padre, ma la normativa non prevede specifiche sanzioni nel caso ne usufruisse solo in parte o non ne usufruisse proprio, inoltre prescinde dal fatto che la madre lavoratrice stia già usufruendo della maternità.

Il lavoratore per attivare tale diritto, deve comunicarne per iscritto la volontà all’azienda, con un preavviso temporale di almeno quindici giorni, indicando i giorni in cui si assenterà.

Durante i giorni di congedo obbligatorio, il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione giornaliera intera, totalmente a carico dell’’INPS ed anticipata dall’azienda in busta paga.

Attenzione però, ad oggi il ministero e l’Inps non risulta abbiano ancora emanato l’apposito provvedimento, pertanto attualmente e fino a quel momento, il congedo rimane ancora di soli due giorni.

In aggiunta ai 4 giorni di congedo obbligatorio, il padre può usufruire di un ulteriore giorno di “congedo facoltativo” sempre nell’arco dei primi cinque mesi dalla nascita del bambino.

Diversamente dai giorni di congedo obbligatorio, il giorno facoltativo è subordinato alla volontà della lavoratrice madre di rinunciare contemporaneamente ad usufruire di un giorno di congedo maternità (obbligatoria).

Di fatto pertanto, il giorno fruito dal padre, anticipa il termine finale della maternità obbligatoria della madre di un giorno.

Anche per il giorno di congedo facoltativo, al padre spetta una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, totalmente a carico dell’Inps ed anticipata in busta paga

Per poter usufruire dell’ulteriore giorno, il lavoratore, oltre a presentare la domanda almeno quindici giorni prima della data in cui intende utilizzare il congedo facoltativo, deve allegare anche la dichiarazione della madre che non usufruirà di un corrispondente giorno della sua maternità obbligatoria (dichiarazione da presentare anche al datore della lavoratrice in questo caso).

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato, ad uso esclusivo dei clienti dello studio. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento.


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